Art. 21.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al medesimo articolo 17.
      2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

 

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      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente.
      4. II Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.
      5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
      6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
      7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è eccepita dall'appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario
 

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ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.